Nuove tutele per i lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche - Istruzioni Inps
Circolare n° 152 del 19 dicembre 2025
Con l'allegata circolare n. 152 del 19 dicembre 2025, la Direzione Generale dell'INPS ha fornito istruzioni in merito a quanto previsto dall'art. 2, comma 1, della legge 18 luglio 2025, n. 106, secondo il quale a decorrere dal 1° gennaio 2026, i lavoratori dipendenti di datori di lavoro privati o pubblici, affetti da malattie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce, o da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%, avranno il diritto di fruire - in aggiunta alle tutele previste dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro in relazione alla diversa disciplina dei rapporti di lavoro - di ulteriori 10 ore annue di permesso indennizzate, per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche, nonché per cure mediche frequenti.
Tale diritto sarà riconosciuto ai lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, oltre che per sé, anche per ciascun figlio minorenne affetto da malattie oncologiche, in fase attiva o in follow-up precoce, o da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%.
Il diritto del lavoratore di fruire delle 10 ore annue di permesso per ciascun figlio non è pregiudicato dall’eventuale fruizione del beneficio da parte dell’altro genitore lavoratore.
CONDIZIONI PER IL DIRITTO AI PERMESSI INDENNIZZATI
Per potere fruire dei permessi orari indennizzati, al lavoratore (o al figlio minorenne) deve essere stato riconosciuto un grado di invalidità pari o superiore al 74%, per malattia oncologica in fase attiva o in follow-up precoce o per malattia invalidante o cronica, anche rara.
Per i figli minorenni affetti da patologie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce, invalidanti o croniche, anche rare, il requisito del grado di invalidità pari o superiore al 74% si considera soddisfatto in presenza di un verbale di accertamento dell’invalidità civile che attesti, almeno, il riconoscimento dell’indennità di frequenza.
Inoltre, il medico di medicina generale o il medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata deve rilasciare all’interessato, affetto dalle suddette patologie, apposita prescrizione di visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche o cure mediche.
La norma non è applicabile ai lavoratori iscritti alla Gestione separata e ai lavoratori autonomi iscritti al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo.
AMMONTARE DELL’INDENNITA’
L'indennità spettante per i permessi orari in oggetto, direttamente corrisposta dai datori di lavoro e successivamente dagli stessi recuperata tramite conguaglio con i contributi dovuti all’Istituto, ammonta al 66,66% della retribuzione media globale giornaliera (v. la circolare INPS n. 134368 A.G.O./14 del 28 gennaio 1981). Pertanto, per calcolare il trattamento economico spettante per ciascuna ora di permesso fruita, il datore di lavoro deve:
- determinare la retribuzione oraria dividendo la retribuzione media globale giornaliera (quella utile ai fini del computo dell'indennità di malattia) per il numero di ore lavorative previste giornalmente, sulla base del contratto di riferimento;
- applicare la percentuale di indennizzo del 66,66%.
ADEMPIMENTI DEL LAVORATORE (SETTORE PRIVATO)
Il lavoratore dipendente che intende usufruire delle 10 ore (intere e non fruibili a frazione di ora) di permesso aggiuntive deve:
- avanzare richiesta direttamente al proprio datore di lavoro;
- al momento della richiesta, deve dichiarare, nelle modalità indicate dal datore di lavoro e nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali, di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge (prescrizione medica redatta dal medico di medicina generale o dal medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, nonché il riconoscimento del grado di invalidità civile pari o superiore al 74%);
- una volta fruito il permesso, produrre al datore di lavoro l’attestazione rilasciata dalla struttura presso la quale ha effettuato le prestazioni sanitarie prescritte.
ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO (RINVIO)
Nel fare rinvio alla circolare in commento per le istruzioni di compilazione dell'Uniemens, si sottolinea che i datori di lavoro del settore dello spettacolo devono corrispondere l’indennità e successivamente conguagliarla anche per i lavoratori a tempo determinato.
All./