Intelligenza artificiale e licenziamento
Sentenza Tribunale di Roma
L’introduzione di strumenti di intelligenza artificiale può incidere sui processi organizzativi, ma non rappresenta una causa autonoma di licenziamento. E’ quanto si legge nella sentenza 9135/2026 del Tribunale di Roma che conferma che la legittimità del recesso per giustificato motivo oggettivo resta ancorata ai criteri tradizionali: effettività della crisi aziendale, riorganizzazione documentata, soppressione del posto e impossibilità di repechage.
L’IA, nel caso esaminato, costituisce solo un elemento accessorio del riassetto aziendale, non il fattore determinante del licenziamento.
Nell’ambito del processo riorganizzativo adottato dall’azienda coinvolta nella controversia decisa con la sentenza in esame, il datore di lavoro ha dedotto di aver soppresso le mansioni e le funzioni cui era addetta la lavoratrice licenziata e che queste, assorbite per un breve periodo da una sua collega con qualifica superiore e anzianità di servizio maggiore, sono poi state definitivamente assegnate al team leader del suo reparto, che le svolge anche attraverso il supporto della intelligenza artificiale.
Tali provvedimenti, aveva modo di spiegare e, soprattutto, provare, il datore di lavoro, si collocavano in un più ampio intervento di riorganizzazione, richiesto dalla necessità di fare fronte alla crisi in cui si è venuta a trovare l’azienda. Nello specifico, dunque, l’utilizzazione della intelligenza artificiale si conferma un elemento incidentale del processo che ha determinato il licenziamento della lavoratrice per giustificato motivo oggettivo.
La ragione organizzativa e/o produttiva collegata ad una politica di riduzione dei costi era effettiva ed era stato possibile valutarla nella sua concreta esistenza ed entità, potendo accertare l'effettività della scelta effettuata a valle con la soppressione del posto di lavoro, nonché l’impossibilità di una utile ricollocazione della lavoratrice nel contesto della compagine aziendale.
È stato perciò possibile considerare “legittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo fondato su una riorganizzazione aziendale determinata anche dall'introduzione di strumenti di intelligenza artificiale, quando risulti accertato che l'innovazione tecnologica abbia comportato una stabile riduzione delle attività affidate al lavoratore e la conseguente soppressione della posizione ricoperta, nell'ambito di una più ampia crisi economico-finanziaria dell'impresa.
Nel caso in esame, l’utilizzo dell’intelligenza artificiale rappresenta una delle possibili modalità riorganizzativa attuata, peraltro anche in maniera marginale, per quanto emerso dal contraddittorio delle parti, ma non un qualche elemento, requisito, valore, diverso da quelli normalmente posti alla base del giudizio sulla legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Per ogni ulteriore chiarimento rimane a completa disposizione l’ufficio Sindacale nella persona del Dott. Alberto Virgili