Benefici normativi e contributivi
Circolare Inps n° 150 del 16 dicembre 2025
Con la circolare n. 150 del 16 dicembre 2025, riportata in allegato, la Direzione Generale dell'INPS ha fornito indicazioni in merito alla condizione per la fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale introdotta dall'art. 29, comma 1, del Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza" (c.d. "Decreto PNRR").
Al riguardo, si ricorda che l'art. 29, comma 1, del Decreto-Legge "PNRR" ha aggiunto alle condizioni per la fruizione dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, di cui all'art. 1, comma 1175, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, la condizione dell'assenza di violazioni nelle suddette materie, comprese quelle in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
L'art. 1, comma 1175, citato prevede dunque ora che "(...) i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, all'assenza di violazioni nelle predette materie, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale".
E' stato inoltre introdotto di seguito il comma 1175-bis, a norma del quale resta fermo il diritto ai benefici normativi e contributivi in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi ed assicurativi, secondo la normativa vigente, nonché delle violazioni accertate, entro i termini indicati dagli organi di vigilanza a norma di legge. Infine, in relazione alle violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione, il recupero dei benefici erogati non può essere superiore al doppio dell'importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione.
Quanto sopra premesso, l'Istituto - con la circolare in commento - ha definito, anche sulla base delle indicazioni ministeriali sul punto (v. la circolare n. 5/2008 del 30 gennaio 2008, il perimetro della nozione di benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale:
- per benefici contributivi si intendono le ipotesi degli sgravi collegati alla costituzione e alla gestione del rapporto di lavoro che rappresentano una deroga all'ordinario regime contributivo nel senso dell'abbattimento di una aliquota ordinariamente più onerosa, mentre se la minore contribuzione rappresenta la regola per un determinato settore o per una categoria di lavoratori tale riduzione non rientra nel concetto di beneficio contributivo soggetto alle condizioni imposte dall'art. 1, comma 1175, della Legge n. 296/2006;
- i benefici normativi consistono nelle agevolazioni che operano su un piano diverso da quello della contribuzione previdenziale, ma che hanno una natura patrimoniale e comunque sempre in materia di lavoro e legislazione sociale. Vi rientrano - ad avviso del Ministero del Lavoro - le agevolazioni di carattere fiscale e le sovvenzioni pubbliche connesse alla costituzione e alla gestione dei rapporti di lavoro.
In merito alle condizioni per fruire delle predette agevolazioni, come risultanti a seguito delle modifiche apportate dal Decreto-Legge "PNRR", l'INPS ha chiarito che:
- il primo requisito per la fruizione dei benefici resta il possesso del Documento unico di regolarità contributiva (DURC), in relazione al rilascio del quale si raccomanda di consultare tempestivamente le funzionalità di INPS e INAIL per la verifica preventiva delle eventuali anomalie che potrebbero impedire il riconoscimento della regolarità. Il rilascio di un DURC negativo determina il recupero di tutti i benefici goduti dall'azienda (identificata con il codice fiscale) per tutti i periodi per i quali, alla data dell'interrogazione della procedura "Durconline" il sistema abbia restituito un esito di irregolarità (v. oltre);
- circa il rispetto degli obblighi di legge e degli accordi e contratti collettivi di qualunque livello (nazionali, regionali, territoriali o aziendali ove presenti) stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, come già indicato dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro, le relative violazioni, diversamente da quanto avviene in caso di irregolarità del DURC, comportano il recupero dei benefici fruiti dal datore di lavoro solo per i lavoratori per i quali sia stata accertata la violazione e per il periodo in cui la stessa si sia prodotta;
- con riferimento all'assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, comprese quelle in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del Lavoro, la verifica in merito all’esistenza di provvedimenti di carattere sanzionatorio nei confronti del soggetto richiedente l’agevolazione viene effettuata attraverso l’interrogazione del “Portale Nazionale del Sommerso” (nelle more del completamento dell'interoperabilità del Portale, continua a trovare applicazione l'autocertificazione all'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente di non aver commesso violazioni ostative). Pertanto, l’Istituto continuerà a fare riferimento all’elenco delle fattispecie riportate nell’Allegato A del Decreto interministeriale 30 gennaio 2015.
In relazione al recupero dei benefici normativi e contributivi, il nuovo comma 1175-bis dell'art. 1 della Legge n. 296/2006 ha introdotto un regime di mitigazione delle conseguenze dell'irregolarità, secondo il quale:
- il diritto ai benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale fruiti per i lavoratori nei confronti dei quali è stata accertata dagli organi di vigilanza l’omissione o l'evasione contributiva oggetto di recupero, e per il periodo in cui la violazione si è prodotta, resta fermo in caso di versamento dei contributi addebitati, entro 30 giorni dalla notifica del verbale di accertamento, nonché delle sanzioni nei termini fissati per ciascuna di esse;
- l'effetto mitigatorio si realizza con la regolarizzazione integrale della contribuzione addebitata, anche qualora la stessa si riferisca a fattispecie diverse dalle violazioni che l’hanno determinata e la cui assenza è condizione che legittima la fruizione dei medesimi benefici;
- per evitare il recupero dei benefici è possibile anche presentare nel medesimo termine di 30 giorni la domanda di pagamento in forma rateale della contribuzione addebitata anche se non sono ancora scaduti i termini fissati per il pagamento delle sanzioni comminate in relazione alla fattispecie di violazione rilevata dagli organi di vigilanza. In caso di rateazione, subordinatamente al versamento della prima rata e al regolare pagamento delle rate successive, trova anche applicazione la lettera b-bis) del comma 8 dell’art. 116 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, secondo la quale, in caso di situazione debitoria rilevata d'ufficio dagli enti impositori ovvero a seguito di verifiche ispettive, il datore di lavoro è tenuto al versamento della sanzione civile nella misura del 50 per cento, se il pagamento dei contributi e premi è effettuato, in unica soluzione, entro 30 giorni dalla notifica della contestazione. In caso di pagamento in forma rateale, l'applicazione della misura del 50 per cento è subordinata al versamento della prima rata. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento di una delle successive rate accordate, si applica la misura sanzionatoria piena;
- in caso di revoca della rateazione, la sede competente provvede con apposito atto di diffida, ad attivare il recupero dei benefici nella misura originariamente addebitata con il verbale di accertamento. Il recupero avviene anche quando, pur avendo regolarmente pagato le rate, il datore di lavoro non ne abbia dimostrato l'avvenuto pagamento nel termine indicato nel verbale di accertamento delle sanzioni;
- il recupero dei benefici avviene anche laddove sia stato proposto ricorso amministrativo o giudiziario avverso l'atto di accertamento o in caso di pagamenti parziali degli addebiti rilevati in sede ispettiva;
- per le violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione, la mitigazione consiste nel doppio dell'importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione. Tale soluzione è stata adottata per evitare che sanzioni di modesto importo possano determinare conseguenze sproporzionate.