Tachigrafo intelligente

FAQ Commissione UE

Sono state pubblicate sul sito della Commissione europea domande e risposte sulle disposizioni in materia di cronotachigrafo del Primo Pacchetto Mobilità, affrontando tre argomenti:

  • gli obblighi di registrazione manuale dei passaggi di frontiera e i criteri per individuare la prima fermata utile;
  • le scadenze e le condizioni del retrofit obbligatorio al cronotachigrafo intelligente di seconda generazione;
  • la gestione delle carte cronotachigrafo nel periodo transitorio fino al 2028;
  • i casi di esenzione dall'obbligo di retrofit e il trattamento delle carte emesse da Paesi Aetr extra-UE.

Per quanto riguarda i passaggi di frontiera, viene ribadito l’obbligo per i conducenti di inserire manualmente il simbolo del Paese dopo ogni attraversamento, obbligo introdotto dal Regolamento (UE) n. 165/2014 e funzionale ai controlli su cabotaggio e distacco. La Commissione chiarisce che l’inserimento deve avvenire alla “prima fermata possibile”, da intendersi come il punto di sosta più vicino effettivamente accessibile nel rispetto delle condizioni di traffico e sicurezza. Non sono considerate valide, ad esempio, le corsie di emergenza, mentre è ammesso proseguire fino alla successiva area di sosta qualora quella più vicina sia congestionata o non accessibile. Si tratta di una misura transitoria, destinata a decadere con la piena diffusione del cronotachigrafo intelligente di seconda generazione, che registra automaticamente i passaggi di frontiera.


Sul fronte del retrofit, il documento conferma le principali scadenze: 31 dicembre 2024 per i veicoli dotati di tachigrafo analogico o digitale non intelligente e 18 agosto 2025 per quelli già equipaggiati con la prima generazione di tachigrafo intelligente. I veicoli immatricolati dal 21 agosto 2023 devono già essere dotati della seconda generazione, mentre dal 1° luglio 2026 l’obbligo si estenderà anche ai veicoli commerciali leggeri tra 2,5 e 3,5 tonnellate impiegati in operazioni internazionali o di cabotaggio. Vengono inoltre chiariti i casi di esenzione: in particolare, non si applica l’obbligo ai veicoli operanti esclusivamente in ambito AETR (extra-UE), salvo che intraprendano operazioni interamente interne all’Unione.

Per quanto riguarda le carte tachigrafiche, la Commissione affronta la fase di coesistenza tra carte di prima e seconda generazione fino ad agosto 2028. Entro tale data, tutti i conducenti impegnati in operazioni internazionali dovranno essere dotati di carte di seconda generazione. Nel frattempo, resta l’obbligo di dimostrare le attività degli ultimi 56 giorni. Il documento chiarisce che eventuali lacune nei dati dovute a limiti tecnici di alcune carte di prima generazione non costituiscono automaticamente una violazione, e individua soluzioni pratiche (verifica dati sul tachigrafo, trasmissione elettronica da parte dell’impresa o conservazione di stampe).


Infine, viene chiarito che, una volta installato il tachigrafo intelligente di seconda generazione, la registrazione dei passaggi di frontiera è automatica indipendentemente dal tipo di carta utilizzata. Sono inoltre fornite indicazioni sul trattamento delle carte rilasciate da Paesi AETR extra-UE e sulla loro progressiva integrazione nel sistema europeo.

13 aprile 2026

Condividi