DL n° 159/2025 Sicurezza

Conversione in legge

Segnaliamo, con riferimento alla precedente comunicazione, che nella Gazzetta Ufficiale del 30/12/2025 è stato pubblicata la legge di conversione del DL 31 ottobre 2025, n. 159 "Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile".

Il testo conferma sostanzialmente le previsioni normative del decreto legge che erano di interesse per le imprese e si segnalano le seguenti modifiche apportate in sede di conversione:

- viene previsto che in considerazione del basso livello di rischio e delle peculiari modalità di erogazione del servizio, negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande come definiti dall'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, e nelle imprese turistico-ricettivela formazione e l'eventuale addestramento specifico di cui all'articolo 37, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81si concludono entro trenta giorni dalla costituzione del rapporto di lavoro o dall'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro (art. 1-bis);

- Con riferimento alla normativa per le scale fisse verticali, già oggetto di modifica del decreto legge, viene ulteriormente specificato che l'altezza dev'essere superiore a 5 metri (e non a 2 metri) e vengono fornite indicazioni per il transitorio. Di seguito l'estratto completo:

h) all'articolo 113, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Le scale verticali permanenti di altezza superiore a 5 metri, aventi una inclinazione superiore a 75 gradi, fissate ad un supporto e utilizzate come mezzo di accesso, devono essere provviste, in alternativa, in base alla valutazione del rischio, di un sistema di protezione individuale contro le cadute dall'alto di cui all'articolo 115 o di una gabbia di sicurezza. I pioli devono distare almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono applicati o alla quale la scala è fissata. Nel caso di adozione della gabbia di sicurezza la medesima deve essere dotata di maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l'esterno. La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da questi più di 60 centimetri"

1-bis. Per le scale verticali permanenti installate entro il 31 ottobre 2025, le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 113 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, nel testo risultante dalla modifica di cui al comma 1, lettera h), del presente articolo, acquistano efficacia a decorrere dal 1° febbraio 2026 (art. 5 c.1 lett h) e c.1-bis);

- viene inserito un articolo che modifica la Legge n. 68/1999 e il D.Lgs. n. 276/2003 per il rafforzamento delle politiche attive e della sicurezza sul lavoro nei confronti dei lavoratori più fragili (art. 14-bis).

Di seguito il link per il testo del DL convertito DECRETO-LEGGE 31 ottobre 2025, n. 159

08 gennaio 2026

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