Deroghe agli obblighi assicurativi per i veicoli utilizzati solo in aree private e per i muletti

Legge n° 34 dell'11 marzo 2026

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 2026 la Legge n. 34 dell’11 marzo 2026, cd. Legge annuale sulle PMI (in allegato). Nello specifico risulta di particolare interesse l’articolo 9.


Tale disposizione – che entrerà in vigore dal prossimo 7 aprile – interviene sull’articolo 122-bis del decreto legislativo n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private), introducendo il nuovo comma 1-bis e prevedendo una ulteriore deroga all’obbligo di assicurazione RC auto.

La norma esclude dall’obbligo assicurativo:

  • i carrelli elevatori, definiti quali veicoli destinati alla movimentazione di cose ai sensi dell’articolo 58, comma 2, lettera c), del Codice della Strada, purché non immatricolati e utilizzati esclusivamente all’interno di aree aziendali, stabilimenti, magazzini o depositi;

  • i veicoli impiegati unicamente in zone non accessibili al pubblico all’interno di aree ferroviarie, portuali e aeroportuali, a condizione che siano coperti da una polizza per la responsabilità civile verso terzi diversa dall’assicurazione obbligatoria RC auto.

In ogni caso, il beneficio della deroga resta subordinato alla presenza di una copertura assicurativa per la Responsabilità Civile verso Terzi.

L’intervento normativo si è reso necessario per superare le incertezze applicative generate dal decreto legislativo n. 184/2023 che, nel recepire la direttiva (UE) 2021/2118, aveva modificato in modo significativo il Codice delle assicurazioni private. In particolare, era stata introdotta una nuova definizione di “veicolo”, ricomprendendo tutti i mezzi a motore azionati esclusivamente da forza meccanica che circolano sul suolo ma non su rotaia, con una velocità massima di progetto superiore a 25 km/h, ovvero con peso netto superiore a 25 kg e velocità massima superiore a 14 km/h, nonché i relativi rimorchi, indipendentemente dal fatto che siano agganciati o meno. Parallelamente, era stato esteso l’obbligo assicurativo a tutti i veicoli rientranti in tale definizione, a prescindere dal luogo in cui si trovino e dal loro stato di movimento, rendendo quindi obbligatoria la copertura assicurativa anche per i veicoli fermi in aree private, non destinati alla circolazione stradale o utilizzati in contesti ad accesso limitato.

Alla luce di tale quadro, restano comunque soggetti all’obbligo di assicurazione RC auto i muletti immatricolati, anche se utilizzati esclusivamente in ambito privato, nonché tutti i veicoli che, per modalità d’impiego, siano destinati anche solo occasionalmente alla circolazione in aree aperte al pubblico.

In questo contesto, si inserisce anche il percorso di revisione del decreto legislativo n. 184/2023, rispetto al quale il Governo ha già avviato un intervento correttivo. Il provvedimento è ora in attesa di approvazione definitiva e di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Tra gli elementi di maggiore rilievo, tale schema prevede una ulteriore precisazione delle ipotesi di esclusione dall’obbligo assicurativo, includendo espressamente i veicoli non idonei all’uso in quanto privi, in modo stabile, delle componenti essenziali che ne consentono il funzionamento.

Allegato

legge annuale sulle piccole e medie imprese.pdf

01 aprile 2026

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